CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: NOTA INFORMATIVA SULLE MODIFICHE INTRODOTTE

In data 29 giugno 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” previsto dall’articolo 54 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Nel raccomandarne la lettura, si richiama in particolare l’attenzione sull’articolo 11 – bis, “Utilizzo delle tecnologie informatiche” che, in particolare, prevede che:
• la P.A. possa svolgere, attraverso i propri responsabili di struttura, gli accertamenti necessari e adottare ogni a garanzia della sicurezza dei sistemi informatici;
• l’utilizzo di account istituzionali è consentito solo per fini connessi all’attività lavorativa e non può mai compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.
• l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali va di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore;
• Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio;
• al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
• è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
Inoltre, il nuovo articolo 11-ter dispone in merito all’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media prevedendo che:
• nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente deve utilizzare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza;
• In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;
• le comunicazioni che riguardano direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media, salvo specifiche esigenze istituzionali;
• le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy”;
• fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione.


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