PCTO, AVVIO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Com’è noto, nelle classi del triennio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore è prevista la realizzazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze traversali e all’orientamento per una consapevole scelta di vita che si realizza anche con una meditata decisione sui percorsi di studio e/o professionali successivi al conseguimento del diploma.

Le Linee guida dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, di seguito indicati come PCTO, al punto 6 trattano “Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi” in quanto, per poter avviare le iniziative, è indispensabile assicurare una formazione che garantisca  conoscenze e competenze in materia di sicurezza adeguate allo svolgiemnto di esperienze sui luoghi di lavoro.

      Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 2, comma 1, lettera a) stabilisce l’equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche.

Nello svolgimento dei Percorsi, gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni:

– formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– sorveglianza sanitaria;

– dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Il nostro Liceo è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dei percorsi presso le strutture ospitanti e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione.

Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. La normativa prevede che gli studenti ricevano:

  • la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • la formazione specifica all’ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all’erogazione preventiva, da parte del Liceo Asproni, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.

Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro – avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza – e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante.

La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l’attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

Se, ad esempio, i percorsi organizzati dalla scuola prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere almeno 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio).

Nel caso in cui i PCTO non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, ma solo all’interno della scuola, la formazione finalizzata a tali percorsi si aggiunge a quella generale, con un numero di ore pari a 4, (impegno relativo alla formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte per complessive 8 ore).


Per i dettagli relativi allo svolgimento dei percorsi e le modalità di partecipazione, si rimanda all’Area riservata del Registro elettronico

Potrebbero interessarti anche...

MENU